7 Principi contabili di recente emanazione
Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e omologati dalla Commissione Europea
Con regolamento n. 183/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 4 marzo 2013, sono state omologate le modifiche contenute nel documento “Government Loans - Amendments to IFRS 1”, che introduce un’eccezione all’applicazione retrospettica degli IFRSs per i First-time Adopter, in base alla quale i finanziamenti governativi devono essere valutati prospetticamente, alla data di transizione, in base a quanto previsto dall’IFRS 9 “Financial instrument” (IAS 39 per le entità che non hanno ancora applicato l’IFRS 9) e dallo IAS 20 “Accounting for government grants and disclosure of government assistance”. L’entità può scegliere di applicare le disposizioni di cui sopra retrospetticamente se le informazioni necessarie a tale applicazione erano disponibili nel momento di rilevazione iniziale del finanziamento governativo. Le nuove disposizioni si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2013.
Con regolamento n. 301/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 27 marzo 2013, sono state omologate le modifiche contenute nel documento “Annual Improvements to IFRSs 2009 – 2011 Cycle” contenente modifiche, essenzialmente di natura tecnica e redazionale, dei principi contabili internazionali. Le nuove disposizioni si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2013.
Con regolamento n. 313/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 4 aprile 2013, sono state omologate le modifiche contenute nel documento “Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and Disclosure of Interests in Other Entities: Transition Guidance (Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12)” che fornisce alcuni chiarimenti e semplificazioni con riferimento ai transition requirements dei principi IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12. Le nuove disposizioni si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2014.
Con regolamento n. 1174/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 20 novembre 2013, sono state omologate le modifiche contenute nel documento “Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27” che fornisce chiarimenti in merito alla definizione del perimetro di consolidamento per le società che si qualificano come investment entities. Le disposizioni contenute nel documento sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2014.
Con regolamento n. 1374/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 19 dicembre 2013, sono state omologate le modifiche contenute nel documento, emesso dallo IASB in data 27 giugno 2013, “Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets (Amendments to IAS 36)”. La modifica riguarda l’informativa da fornire sul valore recuperabile di attività che hanno subito una riduzione di valore, nei casi in cui il valore recuperabile si basi sul fair value less costs of disposal. Le nuove disposizioni si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2014.
Con regolamento n. 1375/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 19 dicembre 2013, sono state omologate le modifiche contenute nel documento “Novation of derivatives and continuation of hedge accounting”, che introduce un’eccezione alla cessazione prospettica della contabilizzazione di un derivato come strumento di copertura nel caso in cui il relativo contratto con la controparte subisca significative modifiche in forza di disposizioni di legge. Le nuove disposizioni si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2014.
Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e non ancora omologati dalla Commissione Europea
In data 20 maggio 2013, lo IASB ha emesso l’interpretazione “IFRIC 21: Levies”, interpretazione allo IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, la quale chiarisce che il riconoscimento di una passività per il pagamento di imposte o tributi diversi da quelli rientranti nello scope di altri principi (ad esempio le imposte sul reddito ex IAS 12), e da multe e penali derivanti da violazioni di legge, avviene quando si verifica l’attività, come identificata dalla relativa normativa fiscale, che determina l’obbligazione al pagamento dell’imposta stessa.
In conformità ai dettami forniti dallo IASB, le disposizioni contenute nel suddetto documento sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2014. Si specifica tuttavia che, non essendo ancora avvenuta l’omologazione da parte della Commissione Europea, l’efficacia delle disposizioni in oggetto potrebbe essere differita a data successiva.
In data 21 novembre 2013, lo IASB ha emesso il documento “Defined Benefit Plans: Employee Contributions (Amendments to IAS 19 Employee Benefits)”. Le modifiche apportate allo IAS 19 consentono (ma non rendono obbligatoria) la contabilizzazione in diminuzione del current service cost del periodo dei contributi corrisposti dai dipendenti o da terze parti, che non siano correlati al numero di anni di servizio, in luogo dell’allocazione di tali contributi lungo l’arco temporale cui il servizio è reso.
In data 12 dicembre 2013, lo IASB ha emesso il documento “Annual Improvements to IFRSs - 2010–2012 Cycle”. Le previsioni in esso contenute hanno apportato modifiche: (i) all’IFRS 2, modificando la definizione di condizione di maturazione; (ii) all’IFRS 3, chiarendo che un corrispettivo potenziale classificato come attività o passività deve essere valutata al fair value ad ogni data di reporting; (iii) all’IFRS 8, principalmente richiedendo di dare informativa in merito ai criteri ed agli elementi di valutazione considerati nel determinare il grado di aggregazione dei settori operativi come presentati in bilancio: (iv) alle Basis of Conclusions dell’IFRS 13, confermando la possibilità di contabilizzare crediti e debiti a breve termine per cui non sia stato esplicitato il tasso di interesse in essi implicito, al loro valore facciale, se l’effetto derivante dalla loro mancata attualizzazione non è significativo; (v) allo IAS 16 e lo IAS 38, chiarendo la modalità di determinazione del valore contabile lordo delle attività, in caso di rivalutazione conseguente all’applicazione del modello della rideterminazione del valore; (vi) allo IAS 24, specificando che un entità è correlata alla reporting entity se l’entità (o un membro del gruppo di cui è parte) fornisce alla reporting entity (od alla sua controllante) key management personnel services.
Nella medesima data, lo IASB ha emesso il documento “Annual Improvements to IFRSs - 2011–2013 Cycle”. Le previsioni in esso contenute hanno apportato modifiche: (i) alle Basis of Conclusion dell’IFRS 1, chiarendo la definizione di IFRS “in vigore” per i First-time adopter; (ii) all’IFRS 3, chiarendo l’esclusione dall’ambito di applicazione degli accordi a controllo congiunto nei bilanci degli accordi a controllo congiunto stessi; (iii) all’IFRS 13, chiarendo che l’ambito di applicazione dell’eccezione di cui al paragrafo 48 del principio stesso si estende a tutti i contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39, indipendentemente dal fatto che essi rispondano alla definizione di attività finanziaria o passività finanziaria ai sensi dello IAS 32; (iv) allo IAS 40, chiarendo l’interrelazione fra IFRS 3 ed il principio medesimo.
In conformità ai dettami forniti dallo IASB, le disposizioni contenute nei suddetti documenti sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 luglio 2014. Si specifica tuttavia che, non essendo ancora avvenuta l’omologazione da parte della Commissione Europea, l’efficacia delle disposizioni in oggetto potrebbe essere differita a data successiva.
In data 30 gennaio 2014 lo IASB ha emesso il documento “IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts”, l’interim standard relativo al progetto Rate-regulated activities. Rientrano nello scope del documento i First Time Adopter ai quali, in base ai dettami del principio, è consentito di continuare a rilevare gli importi relativi alla rate regulated activities secondo i precedenti principi contabili adottati. Al fine di migliorare la comparabilità con le entità che già applicavano gli IFRS, lo standard richiede che l’effetto derivante da tale modalità di contabilizzazione debba essere presentato separatamente dalle altre voci. Le disposizioni contenute nei suddetti documenti sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2016.
In data 19 novembre 2013 lo IASB ha emesso il documento “IFRS 9 Financial Instruments - Hedge Accounting and amendments to IFRS 9, IFRS 7 and IAS 39”, con le relative Basis for Conclusions e la relativa Guida Applicativa. Tali documenti: (i) comportano una sostanziale revisione della contabilizzazione delle operazioni di copertura; (ii) in merito all’IFRS 9, il quale richiede che cambiamenti nel fair value di passività designate al fair value rilevato a conto economico, consistenti in utili o perdite derivanti da cambiamenti nel rischio di credito proprio dell’entità, siano imputati alle Altre Componenti dell’Utile Complessivo, consentono di applicare tale previsione normativa anticipatamente rispetto all’applicazione degli ulteriori dettami previsti dal medesimo principio internazionale; (iii) eliminano l’indicazione del 1 gennaio 2015 come data di entrata in vigore obbligatoria del principio IFRS 9.