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Regolamentazione

Deliberazione ARG/gas 92/08 - “Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione e modifiche alle deliberazioni n. 166/05 e n. 11/07”.

Con la deliberazione ARG/gas 92/08, pubblicata in data 9 luglio 2008, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito i criteri tariffari per il servizio di rigassificazione validi per il terzo periodo di regolazione (1 ottobre 2008 – 30 settembre 2012).

Ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento sono stati sostanzialmente confermati i meccanismi già in vigore nel secondo periodo, ivi compreso il tasso di remunerazione del capitale investito netto, pari al 7,6% in termini reali prima delle imposte. Con riferimento alla struttura tariffaria, è stata mantenuta la ripartizione dei ricavi in una componente correlata alla capacità di rigassificazione ed una componente correlata ai volumi rigassificati, in un rapporto di 90/10.

L’aggiornamento delle tariffe avviene con una metodologia “price cap” applicata alla sola componente relativa ai costi operativi, con un fattore di recupero di produttività pari allo 0,5%.

La componente dei ricavi correlata alla remunerazione e all’ammortamento viene aggiornata sulla base del ricalcolo annuale del capitale investito, nonché dei ricavi addizionali derivanti dalla maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti realizzati nei precedenti periodi di regolazione.

I nuovi investimenti sono remunerati tramite il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso base (WACC) e per una durata fino a 16 anni. Sia l’incremento del tasso di remunerazione, sia la durata, sono differenziati in funzione della tipologia di investimento.

Deliberazione 237/2012/R/gas – “Proroga dei criteri per la determinazione delle tariffe di rigassificazione per il periodo transitorio ottobre 2012 - dicembre 2013”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 8 giugno 2012, l’Autorità ha prorogato gli attuali criteri tariffari del servizio di rigassificazione per il periodo transitorio 1 ottobre 2012 – 31 dicembre 2013 prevedendo, in particolare, l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto, dal 7,6% all’8,2% in termini reali pre - tasse.

Deliberazione 312/2012/R/gas – “Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione, relative al periodo transitorio ottobre 2012 - dicembre 2013, per le società GNL Italia S.p.A. e Terminale GNL Adriatico S.r.l.”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 27 luglio 2012, l’Autorità ha approvato le tariffe per il servizio di rigassificazione offerto da GNL Italia, relative al periodo transitorio ottobre 2012 - dicembre 2013. Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento annuali di circa 28 milioni di euro e del riconoscimento di maggiori oneri derivanti da imposte locali, emersi a seguito della risoluzione di contenziosi. La RAB al 31 dicembre 2011 per l’attività di rigassificazione è fissata pari a circa 0,1 miliardi di euro.

Deliberazione 438/2013/R/gas - “Criteri di regolazione delle tariffe di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il periodo 2014-2017”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 9 ottobre 2013, l’Autorità ha definito i criteri tariffari per il servizio di rigassificazione validi per il quarto periodo di regolazione (1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017). Ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento sono stati sostanzialmente confermati i meccanismi già in vigore nel terzo periodo. Con riferimento al tasso di remunerazione del capitale investito netto (Weighted Average Cost of Capital - WACC), è stato fissato un valore pari al 7,3% in termini reali prima delle imposte per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2013 e un valore pari all’8,3% per gli investimenti effettuati successivamente a tale data, al fine di sterilizzare l’effetto del cosiddetto “lag regolatorio” nel riconoscimento dei nuovi investimenti netti realizzati nell’anno n che trovano riconoscimento nella tariffa dell’anno n+2. Viene inoltre introdotta una revisione del tasso di remunerazione del capitale investito netto a metà periodo di regolazione attraverso l’aggiornamento del solo rendimento delle attività prive di rischio.

Con riferimento alla struttura tariffaria, il 100% dei ricavi complessivi viene attribuito alla componente capacity (rispettivamente 90% capacity e 10% commodity nel terzo periodo di regolazione). L’aggiornamento delle tariffe avviene con una metodologia “price cap” applicata alla sola componente relativa ai costi operativi. La componente dei ricavi correlata alla remunerazione e all’ammortamento viene aggiornata sulla base del ricalcolo annuale del capitale investito, nonché dei ricavi addizionali derivanti dalla maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti realizzati nei precedenti periodi di regolazione.

I nuovi investimenti realizzati a partire dall’esercizio 2014, destinati al potenziamento delle capacità di rigassificazione dei terminali esistenti maggiore del 30% o alla realizzazione di nuovi terminali sono remunerati tramite il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato di 2 punti percentuali rispetto al tasso base (WACC) e per una durata di 16 anni.

Il fattore di garanzia per la copertura dei ricavi viene fissato pari al 64% dei ricavi complessivi riconosciuti.

Deliberazione 604/2013/R/gas - “Disposizioni in tema di tariffa per il servizio di rigassificazione, relativa all’anno 2014, per le società GNL Italia S.p.a., Olt Offshore LNG Toscana S.p.a. e Terminale GNL Adriatico S.r.l.”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 20 dicembre 2013, l’Autorità ha approvato le tariffe per il servizio di rigassificazione offerto da GNL Italia per l’anno 2014.

Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento pari a 27,6 milioni di euro. I ricavi effettivi dovranno tenere conto delle capacità contrattuali. Il capitale investito netto al 31 dicembre 2012 (RAB) risulta pari a circa 0,1 miliardi di euro.

ALTRI PROVVEDIMENTI

Decreto Ministeriale 13/09/2013 - Modifiche al piano di emergenza, di cui all’allegato 2 del decreto 19 aprile 2013, relativo al Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale (GU n.232 del 3-10-2013) e Decreto Ministeriale 18/10/2013 - Termini e condizioni per un servizio di peak shaving, durante il periodo invernale dell’anno termico 2013-2014 (GU n.258 del 4-11-2013).

Con Decreto del 13 settembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto novità riguardanti le regole per il dispacciamento in condizioni d’emergenza e gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. In particolare è stata introdotta la misura riguardante l’utilizzo di stoccaggi di GNL con funzioni di “peak shaving”. Tale misura potrà essere attivata tramite l’utilizzo dei terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati o di serbatoi di GNL preposti a tale fine. Inoltre sono state introdotte nuove misure per aumentare l’importazione di gas attraverso i gasdotti che collegano direttamente la rete italiana di trasporto del gas nonché attraverso terminali di rigassificazione anche mediante opzioni contrattuali per consegne differite. Con successivo Decreto del 18 ottobre 2013, il Ministero ha definito le condizioni generali per l’effettuazione del servizio di peak shaving da parte delle imprese di rigassificazione e per l’allocazione degli oneri derivanti dall’effettuazione del medesimo servizio.

Delibera AEEG 471/2013/R/gas – “ Disposizioni per la gestione del servizio di peak shaving nel periodo invernale dell’anno termico 2013/2014”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 20 dicembre 2013, che recepisce le disposizioni introdotte dai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 settembre 2013 e 18 ottobre 2013, l’Autorità ha definito le modalità di gestione del servizio di peak shaving in caso di attivazione durante il periodo invernale dell’anno termico 2013/2014 da parte delle imprese di rigassificazione e del Responsabile del Bilanciamento, le modalità di modifica dei codici di rigassificazione e le modalità di stima degli oneri da sostenere per l’effettuazione del servizio.