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Regolamentazione

Deliberazione ARG/gas 184/09 - “Approvazione della parte II - Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvazione della parte III - Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010 - 2013 (RMTG), disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l’anno 2010 e modifiche all’Allegato A della deliberazione n. 11/07”.

Con la deliberazione ARG/gas 184/09, pubblicata in data 2 dicembre 2009, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha emanato i criteri per la definizione delle tariffe di trasporto e di misura del gas naturale sulla Rete Nazionale e Regionale dei gasdotti per il terzo periodo di regolazione (1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2013).

La valutazione del capitale investito netto (RAB) viene effettuata sulla base della metodologia del costo storico rivalutato. Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto è pari al 6,4% in termini reali prima delle imposte.

I nuovi investimenti prevedono una maggiore remunerazione rispetto al tasso base (WACC) variabile, in relazione alla loro tipologia, dall’1% al 3% e per un periodo da 5 a 15 anni. I ricavi associati ai nuovi investimenti vengono riconosciuti a partire dal secondo anno successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti (“spending”) e sono garantiti indipendentemente dai volumi trasportati.

La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap” viene applicata alla sola componente dei ricavi relativa ai costi operativi, pari a circa il 15% dei ricavi di riferimento, che vengono aggiornati con l’inflazione e ridotti di un coefficiente di recupero di produttività annuale fissato pari al 2,1%. Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla base dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB).

Il fuel gas, infine, viene trattato come un costo pass-through, riconosciuto in natura dagli utenti ed escluso dal meccanismo del “price-cap”.

Deliberazione 515/2012/R/gas - “Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale e del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas, per l’anno 2013”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 6 dicembre 2012, l’Autorità ha approvato le tariffe di trasporto, dispacciamento e misura per l’anno 2013.

Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento riconosciuti, pari a 1.952 milioni di euro (di cui circa 129 milioni di euro relativi alla maggiore remunerazione per gli investimenti).

La RAB al 31 dicembre 2011 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è di circa 14,3 miliardi di euro.

In tale deliberazione l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all’eventuale riconoscimento degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto, relativi ai costi per il recepimento delle misure introdotte dal Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 in materia di certificazione dei gestori del sistema di trasporto ed ai costi derivanti dall’implementazione della deliberazione ARG/gas 45/11.

Deliberazione 514/2013/R/gas - “Criteri di regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014-2017”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 15 novembre 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito i criteri di regolazione delle tariffe di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione tariffaria 2014-2017.

La valutazione del capitale investito netto (RAB) viene effettuata sulla base della metodologia del costo storico rivalutato. Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto è stato fissato pari a 6,3% in termini reali prima delle imposte per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2013 e pari a 7,3% in termini reali prima delle imposte per gli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2013, al fine di sterilizzare l’effetto del cosiddetto “lag regolatorio” nel riconoscimento dei nuovi investimenti netti realizzati nell’anno n che trovano riconoscimento nella tariffa dell’anno n+2 . Inoltre viene introdotta una revisione del tasso di remunerazione del capitale investito netto a metà periodo di regolazione attraverso l’aggiornamento del solo rendimento delle attività prive di rischio.

Ai nuovi investimenti a partire dal 1 gennaio 2014 viene riconosciuta una maggiore remunerazione rispetto al tasso base (WACC) variabile, in relazione alla tipologia di investimento, dall’1% al 2% e per un periodo da 5 a 10 anni.

La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap” viene applicata alla sola componente dei ricavi relativa ai costi operativi, che vengono aggiornati con l’inflazione e ridotti di un coefficiente di recupero di produttività annuale fissato pari a 2,4%. Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla base dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB). Gli ammortamenti sono calcolati sulla base della vita utile economico-tecnica delle infrastrutture di trasporto.

Viene confermata l’attuale metodologia di determinazione dello split capacity/commodity che prevede ricavi di capacità a copertura dei costi di capitale (remunerazione e ammortamento) e ricavi di commodity a copertura dei costi operativi riconosciuti. Viene introdotto un meccanismo di garanzia dei ricavi di commodity che prevede il conguaglio dei maggiori/minori ricavi eccedenti il ±4% degli stessi ricavi di riferimento commodity.

La struttura tariffaria basata sul modello entry/exit è stata confermata anche per il quarto periodo di regolazione, insieme al corrispettivo di capacità per il servizio di misura.

Il fuel gas viene trattato come un costo pass - through riconosciuto in natura dagli utenti.

Infine l’Autorità ha determinato in 6,5 milioni di euro l’importo riconosciuto alla Società in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il recepimento delle misure introdotte dal D.Lgs. 93/11 e dalla deliberazione ARG/gas n. 45/11.

Deliberazione 603/2013/R/gas - “Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per l’anno 2014 e modificazioni della RTTG”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 20 dicembre 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha approvato le tariffe per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale relative all’anno 2014.

Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento riconosciuti pari a 1.969 milioni di euro (di cui circa 135 milioni di euro relativi alla maggiore remunerazione per gli investimenti di sviluppo).

La RAB al 31 dicembre 2012 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è di 14,8 miliardi di euro.

CERTIFICAZIONE DEFINITIVA DI SNAM RETE GAS S.P.A.

Deliberazione 515/2013/R/gas - “Certificazione definitiva di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore del sistema di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria, a seguito del parere della Commissione europea del 13 settembre 2013 C(2013) 5961”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 15 novembre 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha adottato la decisione finale di certificazione di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore del sistema di trasporto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE. La decisione dell’Autorità attesta la conformità di Snam Rete Gas al modello di separazione proprietaria. Inoltre, al fine di introdurre misure temporanee atte a garantire un significativo livello di trasparenza e di informazione preventiva all’Autorità, quest’ultima ha previsto l’obbligo di mantenere, in via transitoria e come misura eccezionale, la figura del Responsabile della Conformità. In ottemperanza alla deliberazione 515/2013/R/gas, il Consiglio di amministrazione di Snam Rete Gas, nell’adunanza del 6 dicembre 2013, ha provveduto alla nomina del Responsabile della Conformità.

SERVIZIO DI BILANCIAMENTO

Istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento

Con la deliberazione 282/2012/R/Gas, pubblicata in data 6 luglio 2012, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha avviato un’istruttoria conoscitiva avente ad oggetto le modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e le azioni adottate a tutela del sistema relativamente al periodo 1 dicembre 2011 - 31 maggio 2012. Con Deliberazione 444/2012/R/gas l’AEEG ha esteso il periodo oggetto di istruttoria conoscitiva sino al 28 ottobre 2012. L’AEEG, inoltre, con Deliberazione 351/2012/R/gas ha individuato misure per la gestione degli oneri esposti da Snam Rete Gas, ancorando la determinazione della quota parte degli oneri riconoscibili al responsabile del bilanciamento agli esiti del procedimento istruttorio conoscitivo.

La citata istruttoria conoscitiva si è conclusa con la deliberazione 144/2013/E/gas e con successiva deliberazione 145/2013/R/gas del 5 aprile 2013, l’Autorità ha ritenuto necessario avviare un procedimento ad hoc per la determinazione della quota parte degli oneri da riconoscere a Snam Rete Gas in merito ai “crediti complessivamente non riscossi” e per verificarne la situazione evolutiva.13

Si è in attesa della comunicazione delle risultanze istruttorie da parte dell’AEEG.

FATTI AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Deliberazione 9/2014/S/gas - “Avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a. per inosservanza della deliberazione 292/2013/R/gas”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 27 gennaio 2014, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha disposto l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. per inosservanza della deliberazione 292/2013/R/gas. Il procedimento è volto ad accertare l’esistenza o meno di ritardi negli adempimenti connessi al recepimento delle modifiche del Codice di Rete stabilite con la deliberazione 292/2013/R/gas.

Il termine di durata dell’istruttoria è fissato in 120 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, e nei successivi novanta giorni dovrà essere adottato il provvedimento finale. Snam Rete Gas garantirà la più ampia collaborazione, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare la legittimità del proprio operato.

13 Maggiori informazioni in merito ai crediti derivanti dal servizio di bilanciamento sono fornite alla nota n. 9 “Crediti commerciali e altri crediti” delle Note al bilancio consolidato.