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5 Modifica dei criteri contabili

A partire dall’esercizio 2013 sono entrate in vigore le disposizioni del principio contabile IAS 19 “Employee Benefit” omologate dalla Commissione Europea con Regolamento n. 475/2012 emesso in data 5 giugno 2012. Le nuove disposizioni prevedono tra l’altro: (i) l’obbligo di rilevare gli utili e le perdite attuariali nel prospetto dell’utile complessivo, eliminando la possibilità di adottare il c.d. “metodo del corridoio”. Gli utili e le perdite attuariali rilevati nel prospetto dell’utile complessivo non sono oggetto di successiva imputazione a conto economico; (ii) la rappresentazione del rendimento atteso delle attività al servizio del piano e dell’interest cost in un unico aggregato (c.d. “net interest”) determinato applicando alle passività, al netto delle attività al servizio del piano, il tasso di sconto definito per le passività; (iii) l’obbligo di rilevare a conto economico gli effetti derivanti da modifiche apportate alle caratteristiche del piano (c.d. “past service costs”) interamente nell’anno in cui tali modifiche sono introdotte. Le nuove disposizioni dello IAS 19, da applicare retrospettivamente come se le modifiche fossero sempre state applicate, hanno comportato il restatement dei saldi dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2012 e al 31 dicembre 2012 e del prospetto dell’utile complessivo 2012.

Con riferimento ai piani per benefici definiti in essere (TFR e FISDE), il restatement dei saldi patrimoniali ha comportato al 31 dicembre 2012 un incremento delle passività per benefici a dipendenti pari complessivamente a 3 milioni di euro (di cui 1 milione di euro all’1.1.2012) e una riduzione del patrimonio netto di 2 milioni di euro, al netto dell’effetto fiscale (di cui 1 milione di euro all’1.1.2012).

Gli effetti di tali modifiche sono attribuibili principalmente alla rilevazione degli utili e perdite attuariali non riconosciuti (c.d. “unrecognized actuarial gains and losses”), rilevati nelle altre componenti dell’utile complessivo.