Regolazione del settore di attività

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Rapporti con l’Autorità di regolazione (n.)

 

2017

2018

2019

(*)

Comprende anche proposte ancora in fase di valutazione ARERA, comprese convenzioni e documenti contrattuali con operatori nell'ambito dei servizi regolati.

Risposte a documenti di consultazione

2

1

2

Proposte tariffarie

1

2

2

Raccolte dati

28

34

24

Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (**)

0

3

0

Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (approvate)

0

3

0

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Rapporti con l’Autorità di regolazione nell'ambito del Monitoraggio Mercati Gas (n.)

 

2019

Relazioni/analisi (con riferimento a tutti i business)

6

Convenzioni, manuali e specifiche su monitoraggio (con riferimento a tutti i business)

14

Report e flussi dati

234

Regolamentazione periodo transitorio 2018-2019

Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, per il periodo transitorio negli anni 2018 e 2019

Con Deliberazione 653/2017/R/gas, pubblicata in data 2 ottobre 2017, l’Autorità ha approvato i criteri tariffari per il servizio di rigassificazione per il periodo transitorio 2018-2019. La delibera conferma i principali criteri della regolazione vigente, con alcune modifiche:

  • Il parametro asset β è confermato per il Periodo Transitorio 2018-2019. Il valore del WACC pari al 6,6% in termini reali pre-tasse viene quindi confermato per il 2018 e sarà determinato per l’anno 2019 attraverso l’aggiornamento dei parametri base;
  • gli investimenti realizzati nell’anno t-1 saranno inclusi nel capitale investito riconosciuto ai fini della determinazione delle tariffe dell’anno t, in sostituzione dell’incremento dell’1% del WACC a copertura del time-lag regolatorio. L’incremento dell’1% del WACC a copertura del time-lag regolatorio è applicato agli investimenti realizzati nel periodo 1 gennaio 2014-31 dicembre 2016;
  • lo schema incentivante input-based (2% per 16 anni per il potenziamento della capacità di rigassificazione) verrà applicato ai nuovi investimenti di sviluppo entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2017;
  • uno schema di incentivi input-based (1,5% per 12 anni) verrà applicato agli investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di rigassificazione che entreranno in esercizio negli anni 2018 e 2019;
  • i costi operativi riconosciuti nel quarto Periodo Regolatorio verranno aggiornati sulla base dell’inflazione e di un fattore di recupero di produttività (X-factor);
  • sono confermate le attuali disposizioni relative al fattore di copertura dei ricavi.

Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito ai fini regolatori (WACC) per l’anno 2019

Con Deliberazione 639/2018/R/gas, pubblicata in data 6 dicembre 2018, l’Autorità ha effettuato l’aggiornamento infra-periodo dei parametri base del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico, per il triennio 2019-2021, e per i servizi infrastrutturali regolati del settore gas, per l’anno 2019, fissando per l’attività di rigassificazione tale valore al 6,8% (6,6% per gli anni 2016-2018).

L’Autorità ha disposto, per i servizi infrastrutturali diversi dalla distribuzione e misura del gas, un livello di gearing D/E pari a 1, mentre la determinazione del parametro Beta è stata effettuata in occasione della regolazione tariffaria dei singoli business a partire dal 2020. Il WACC per l’anno 2020 è stato determinato in seguito alla fissazione del parametro beta per il 5 periodo di regolazione.

Per maggiori informazioni in merito ai valori dei parametri utilizzati dall’Autorità per la determinazione del valore relativo al 2019, si rinvia alla sezione “Regolazione del settore di attività - Trasporto di gas naturale” della presente Relazione.

Regolamentazione tariffaria per l’anno 2019

Con Deliberazione 695/2018/R/gas “Approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del GNL per l’anno 2019 e modifiche e integrazioni alla RTRG”, pubblicata in data 20 dicembre 2018, l’Autorità ha approvato i ricavi riconosciuti per il servizio di rigassificazione per l’anno 2019 sulla base della proposta presentata da GNL Italia. Le tariffe sono state determinate sulla base di ricavi di riferimento pari a 26,7 milioni di euro. Il fattore di copertura dei ricavi è pari al 64% dei ricavi di riferimento. La RAB per l’attività di rigassificazione del GNL è pari a 108,7 milioni di euro.

Contestualmente, l’Autorità ha pubblicato i ricavi definitivi 2018, basati sui dati patrimoniali 2017 consuntivi, che ammontano a 26,7 milioni di euro.

Regolamentazione per il quinto periodo di regolazione 2020 - 2023

Con Deliberazione 474/2019/R/gas, pubblicata in data 21 novembre 2019, l’Autorità ha definito i criteri per la determinazione dei ricavi riconosciuti e delle tariffe per il servizio di rigassificazione per il quinto periodo di regolazione tariffaria (1 gennaio 2020-31 dicembre 2023).

La durata del periodo di regolazione viene confermata pari a 4 anni. La valutazione del capitale investito netto (RAB) viene effettuata sulla base della metodologia del costo storico rivalutato.

Il parametro Beta del tasso di remunerazione del capitale investito netto (WACC) rimane fissato al valore di 0,524, mantenendo pertanto invariato il WACC a 6,8% reale pre-tasse per gli anni 2020-2021, in coerenza con la disciplina del TIWACC.

Vengono esclusi dal calcolo della RAB i lavori in corso (LIC), contestualmente al riconoscimento degli oneri di finanziamento (IPCO). I costi operativi riconosciuti vengono determinati sulla base dei costi effettivi ricorrenti dell’ultimo esercizio disponibile (anno 2018), incrementati delle maggiori efficienze realizzate nell’attuale periodo (profit-sharing 50%), con il fattore di efficientamento (X-factor) dimensionato in modo da restituire agli utenti nel quinto periodo regolatorio le maggiori efficienze realizzate nel quarto periodo. Il meccanismo di copertura dei ricavi viene confermato pari al 64% dei ricavi riconosciuti per una durata pari a 20 anni decorrenti dal primo anno in cui l’impresa offre il servizio di rigassificazione o, qualora antecedente, dal primo anno di titolarità del fattore di garanzia ai sensi della Deliberazione ARG/gas 92/08.

Al fine di incentivare l’offerta dei servizi di flessibilità viene previsto che una quota pari al 40% dei ricavi derivanti dall’offerta di tali servizi possano essere trattenuti dall’impresa di rigassificazione a copertura dei ricavi non soggetti a fattore di copertura dei ricavi, fino a concorrenza dei ricavi riconosciuti.

Viene introdotto il riconoscimento dei costi di energia elettrica variabili (dipendenti dalle attività di discarica delle navi e rigassificazione del GNL) attraverso un corrispettivo applicato agli utenti. I costi relativi all’energia elettrica per il funzionamento base del terminale continuano ad essere riconosciuti nei ricavi di riferimento.

Viene previsto il riconoscimento dei costi relativi all’Emission Trading System (ETS), sancendo il principio di neutralità dell’impresa rispetto al rischio prezzo ed incentivando comportamenti virtuosi volti a ridurre le emissioni di CO2.